Necessaria la Scia per il commercio dei preziosi

Dal 1 luglio 2017 anche l’avvio dell’attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso di oggetti preziosi (sia nuovi che usati) è passata in carico al SUAP (Sportello unico attività produttive) del Comune di appartenenza del luogo di svolgimento dell’attività di impresa. A sancirlo sono stati i due decreti attuativi n. 126 e 222 della legge di riforma della PA “Legge Madia”, legge n. 124 del 07/08/2015, che hanno previsto la presentazione telematica presso lo Sportello unico SUAP di un Unico modello valido in tutto il paese finalizzato alla denuncia di un fatto amministrativamente rilevante.
Devono essere in possesso della licenza del Questore coloro che commerciano, fabbricano o fanno intermediazione di oggetti preziosi. La licenza è obbligatoria anche per i commercianti e fabbricanti stranieri che intendono fare commercio di oggetti preziosi da essi importati in Italia, nonché ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Sono metalli preziosi il platino, il palladio, l'oro, l'argento. Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).
A partire dal 1 luglio 2017 l'autorizzazione per la vendita di preziosi si ottiene presentando un'apposita domanda allo sportello unico per le attività produttive in cui l'attività ha luogo, che la trasmette alla Questura competente per territorio affinchè l'Ente rilasci l'autorizzazione prevista dall’art. 127, comma 1 e art. 128 de l R.D. 6 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza
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L'avvio della vendita di oggetti preziosi, in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, è soggetto a domanda. Il SUAP trasmette la domanda alla Questura, ovvero l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. I termini decorrono dalla ricezione della domanda da parte del Questore. Il SUAP notifica all'interessato il rilascio dell'autorizzazione. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.
Maggiori informazioni sul sito: https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Vendita-di-oggetti-preziosi/?md=3803;14782;161262;161263